3. Francesco D'Agostino ha sostenuto che la teologia puo' e deve contribuire a incrementare la
consapevolezza epistemologica delle scienze giuridiche. Egli ha posto innanzi tutto la
distinzione fra una teologia "spuria" che assume a oggetto l'idea di Dio (e che
conseguentemente pone come normativamente vincolante non la Parola di Dio ma la parola
umana che la riproduce e oggettiva) e una teologia che, ponendosi piu' autenticamente in
ascolto della Parola divina, assume a oggetto il Patto fra Dio e l'uomo, impegnandosi nel
tracciare le modalita' di realizzazione dell'Alleanza. Ora, seguendo questo secondo modello,
la teologia del diritto non dovra' avere ad oggetto la legge di Dio (anche se questo puo'
comunque portare a conclusioni accettabili), bensi' la Promessa, che e' l'autentico metro
della giustizia. La questione e' percio' anche di natura epistemologica: visto che solo
l'interconnessione dei saperi puo' garantire a ciascuno la possibilita' di verificare le proprie
pretese di legittimita', sara' la teologia dell'Alleanza a offrire quell'integrazione di senso al
diritto che gli consente di riflettere sui propri fondamenti. Non si tratta percio' di ricorrere alla
teologia come a un'ultima spiaggia fondazionale delle scienze giuridiche, bensi' di
riconoscere la curvatura che essa puo' offrire allo studio delle sorgenti del diritto; il
fondamentalismo, infatti, anziche' rendere ragione della speranza ingenerata nell'uomo
dall'ascolto della Parola, pretende di ergersi a istanza di controllo di ogni dimensione del
pensiero e della prassi, dando vita a una teologia politica incapace di riflettere sugli
ineliminabili limiti dell'uomo nell'adeguazione del giusto e destinata percio' a scadere in
venerazione acritica della legge. Anche le teorizzazioni piu' immanentistiche del diritto,
invece, non hanno mai dismesso un riferimento all'ulteriorita' della giustizia, che viene percio'
a costituire l'orizzonte che da' senso al corpo delle scienze giuridiche. Ed e' proprio su
questo punto, allora, che ci si puo' aprire anche al discorso profetico, nel quale il giurista potra'
reperire una "dimensione archetipica", un "apriori" dell'obbligatorieta' (e non, invece,
una giustificazione della fattualita' delle norme). E' infatti solo grazie a un nesso con la
teologia che secondo D'Agostino il tema della giustizia puo' sollevarsi dalla condizione di
mera intuizione, acquisendo uno specifico rilievo epistemologico; altrimenti ci si deve
arrendere alla ragione calcolante in forza della quale la giustizia diviene mera procedura,
l'autorita' potere, il matrimonio contratto ecc.
Funzione delle Scritture - ha percio'
concluso D'Agostino - non e' quindi quella di santificare i libri dedotti da essa o di offrire
una legittimazione sacrale al potere, bensi' di registrare un'Alleanza che si stipula tra due
parti e quindi di istituire un luogo in cui Dio si rivela nello stesso momento in cui istituisce con
l'uomo una relazione orientata verso una "giustificazione"; se invece la scienza giuridica
assume la legge quale orizzonte ultimo della sua intelligibilita' perde il riferimento alla
fondante idea di giustizia, precludendosi l'accesso al senso ultimo del proprio sapere.
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